SAFEGUARDING
MODELLO ORGANIZZATIVO
PER IL CONTRASTO DI ABUSI,
VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
INDICE
Art. 1 Finalità
Art. 2 Destinatari
Art. 3 Diritti e comportamenti da tenere
Art. 4 Prevenzione e gestione dei rischi
Art. 5 Misure di Contrasto e gestione delle segnalazioni
Art. 6 Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
Art. 7 Responsabilità
Art. 8 Monitoraggio risultati
Art. 9 Pubblicità e diffusione politiche Safeguarding
Art. 10 Riservatezza e privacy
Art. 11 Ritorsioni
Art. 12 Norme Finali/Transitorie
Siti Utili
Documenti correlati
Art. 1 Finalità
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (in seguito MOG) è stato redatto dall’ ASD Viento Flamenco (in seguito Associazione) in conformità alle disposizioni di cui all’ Art. 33 comma 6 del D.lgs. n. 36/2021 , al comma 2 dell’articolo 16 del D.lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI, ed utilizzando le linee guida pubblicate dall’ ASC Attività Sportive Confederate (in seguito EPS affiliante) .
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Associazione indipendente dalla disciplina sportiva praticata.
Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello ha l’obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
Art. 2 Destinatari
Sono tenuti al rispetto del seguente regolamento tutti i Tesserati, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l’ Associazione.
Art. 3 Diritti e comportamenti da tenere
A tutti i soggetti di cui all’Art. 2 sono riconosciuti i diritti fondamentali quali:
- l’uguaglianza e tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
- l’attenzione e impegno a garantire uguali condizioni, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- l’attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare riguardo a soggetti minorenni;
- il trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- la tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- la garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Art. 3.1 Comportamenti da tenere
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (in seguito Codice di Condotta).
Tutti i soggetti di cui all’ Art. 2 sono chiamati a :
a) segnalare di ogni circostanza di interesse, agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
b) confrontarsi con il Responsabile Safeguarding dell’Associazione contro abusi, violenze e discriminazioni o direttamente con il Safeguarding Officer dell’ EPS Affiliante, ove si abbia il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente Regolamento;
c) svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del Tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
d) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
e) acquisire l’autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di Tesserati minorenni, da conservare nei termini di legge, qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli impianti e gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata e/o nelle trasferte;
f) attuare la prevenzione, durante gli allenamenti e in gara, di tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
g) sensibilizzare i fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento, possono essere lesivi della dignità, del decoro della persona;
h) favorire la rappresentanza paritaria di genere.
Art. 4 Prevenzione e gestione dei rischi
Art. 4.1 Comportamenti e condotte rilevanti
Ai fini del presente modello costituiscono comportamenti rilevanti:
- l’ abuso psicologico: qualsiasi atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- l’ abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti e le pratiche di doping;
- la molestia sessuale : qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l’ abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- l’ incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l’ abuso di matrice religiosa : l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto si professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico, il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo/cyberbullismo : qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti, possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social- economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Art.4.2 Responsabile Safeguarding
Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, specie se minori, in linea con le vigenti disposizioni, è nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (in seguito Resp.le Safeguarding dell’Associazione).
Resp.le Safeguarding dell’Associazione è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della Giustizia Sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
Resp.le Safeguarding dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra Professionisti, Dirigenti, Sportivi, Soci che si siano contraddistinti per la loro professionalità, principi etici e che non abbiano:
- riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- riportato, nell’ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- in essere controversie giudiziarie contro l’ Ente, il CONI o con le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
Il Resp.le Safeguarding dell’Associazione nell’ espletamento delle sue funzioni, si occupa in particolare di:
- vigilare sull’adozione e sull’aggiornamento dei MOG dell’attività sportiva, nonché del Codice di condotta , segnalando le violazioni dei suddetti obblighi e eventuali condotte rilevanti, al Safeguarding Officer EPS affiliante;
- adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- partecipare al Tavolo Permanente sulle politiche di Safeguarding, coordinato dal Safeguarding Officer EPS affiliante.
- relazionare, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding al Consiglio Direttivo
- interfacciarsi per le politiche di Safeguarding, per tutti gli adempimenti necessari, con il Safeguarding Officer EPS affiliante, al quale fornisce informazioni e ogni eventuale documento richiesto;
- svolgere ogni altra funzione eventualmente attribuita dal Consiglio Direttivo;
Il Resp.le Safeguarding dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.
Il Resp.le Safeguarding dell’Associazione ha la facoltà di avvalersi di esperti scelti in collaborazione con il Legale Rappresentante, le cui competenze siano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.
Art. 4.3 Uso degli spazi dell’Associazione
- Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’ Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
- Presso le strutture in gestione o in uso all’ Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
- Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete tesserati dell’ Associazione.
- Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
- In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
Art. 4.4 Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atletiai tesserati dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con teserati dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra tesserato e l’accompagnatore.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Art. 4.5 Certificazioni per i collaboratori dell’Associazione -tutela dei minori
L’Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all’acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell’adozione del precedente documento, l’Associazione procederà all’acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i sui collaboratori.
Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l’ Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta rispettandone ogni singola parte.
Art. 5 Misure di Contrasto e gestione delle segnalazioni
Tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività dell’ Associazione che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti, sono tenuti a segnalare tempestivamente al Resp.le Safeguarding dell’Associazione tramite comunicazione verbale o via posta elettronica (safeguardingpolicy@vientoflamenco.org)
Quest’ultimo deve a sua volta comunicare tempestivamente al Safeguarding Officer dell’EPS affiliante nelle modalità previste dalla Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità.
L’ Associazione Viento Flamenco garantisce la riservatezza del segnalante, fatto salvo nei casi in cui sia evidente e comprovata la responsabilità dello stesso per reati di calunnia e/o diffamazione.
In caso di procedimento disciplinare a seguito di accertata violazione, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 5.1 Segnalazione dei comportamenti lesivi
- In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Resp.le Safeguarding dell’Associazione tramite comunicazione verbale o via posta elettronica (safeguardingpolicy@vientoflamenco.org)
Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie Resp.le Sagefuarding dell’Associazione all’indirizzo email safeguardingpolicy@vientoflamenco.org o al corrispettivo presso la Safeguarding Officer EPS affiliante (safeguarding@ascsport.it).
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Art. 6 Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta );
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’ Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.
Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio viene portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.
Art. 6.1 Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta ) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
b) incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
- l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del MOG o del Codice di condotta;
- la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del MOG e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
e) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Resp.le Safeguarding dell’Associazione in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Art. 6.2 Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Art. 7 Responsabilità
Il mancato adeguamento agli obblighi di cui al presente MOG ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai suddetti obblighi, costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
Art. 8 Monitoraggio risultati
Al fine di rendere performante il presente MOG, su input della relazione semestrale redatta dal Resp.le Safeguarding dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a valutare che le politiche messe in atto siano in linea con gli obiettivi prefissati e apporrà gli eventuali correttivi e/o integrazioni necessarie proposte dal Responsabile.
Art. 9 Pubblicità e diffusione politiche Safeguarding
- L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente MOG e il nominativo del Resp.le Safeguarding dell’Associazione presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
- Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’ Associazione deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
- L’ Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Resp.le Safeguarding dell’Associazione
- L’ Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Resp.le Safeguarding dell’Associazione , al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Officer dell’EPS affiliante , nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.
- L’ Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
- L’ Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
- L’ Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
- L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
Art. 10 Riservatezza e privacy
Il Resp.le Safeguarding dell’Associazione è tenuto agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento del Safeguarding.
L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante e dei soggetti coinvolti.
Le documentazioni relative alle segnalazioni devono essere conservate nel rispetto del GDPR 2016/679 e conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della segnalazione.
Art. 11 Ritorsioni
Costituisce violazione al presente MOG, al Codice di condotta , qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato e/o minacciato, con volontà di provocare danno ingiusto alla persona segnalante, in relazione alla segnalazione presentata, punibile ai sensi dei Regolamenti interni dell’EPS AFFILIANTE.
Art. 12 Norme finali/Transitorie
Entro il 31 Agosto 2024 è adottato il MOG nonché il Codice di condotta conformi alle Linee Guida predisposte dall’EPS Affiliante.
Entro il 31 Dicembre 2024 è nominato il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all’art. 9.
La nomina dovrà, senza indugio, essere comunicata al Safeguarding Officer Nazionale dell’EPS Affiliante.
Le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applicano a partire dal 1° Gennaio 2025.
Per quanto non esplicitamente previsto, si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto, dalla normativa vigente e da tutta la Regolamentazione dell’EPS affiliante, incluso il Codice Etico e il Codice di Condotta.
Il presente MOG, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Associazione.
Siti utili
- battiamoilsilenzio.gov.it sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport.
- Abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli.
- Sport & integrazione pagina dedicata all’inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute.